In questa pagina vi proponiamo un estratto del disciplinare della “Castagna Roscetta della Valle Roveto” per l’indicazione geografica protetta.
Art.1 – L’indicazione geografica protetta (I.G.P.) “Castagna Roscetta della Valle Roveto” è riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varietà correntemente conosciute come Castagna Roscetta della Valle Roveto, Volpina.
Art.3 – La zona di produzione della “Castagna Roscetta della Valle Roveto” comprende l’intera circoscrizione comunale dei comuni di Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Cività d’Antino, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, all’interno del comprensorio della Comunità Montana Valle Roveto in provincia de L’Aquila.
Art.4 – Le condizioni ambientali devono essere quelle tradizionali
della zona. Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno
da frutto site nella zona fitoclimatica del Castanetum della Valle
Roveto, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 300 e i 1100
m.s.l.m., coltivate in terreni derivati in massima parte da rocce
arenacee e flysh marnoso arenaci, oltre che le terre rosse
decalcificate, atti così a conferire al prodotto in questione la sua
tipica qualità organolettica.
La densità di piante ad ettaro sarà compresa tra un minimo di 60 ed un massimo di 160 piante.
In particolare si dovranno adottare le seguenti procedure colturali:
– Ripulitura annuale del sottobosco.
E’ indispensabile effettuarla ogni anno per agevolare la raccolta delle
castagne. Se necessaria, la bruciatura del materiale di risulta è
ammessa compatibilmente con la normativa vigente in materia di
prevenzione degli incendi boschivi. Più interventi annuali di ripulitura
potrebbero favorire l’inerbimento naturale e ridurre la competizione
idrica.
– Potature
Tali interventi andranno ripetuti possibilmente ad intervalli di non
oltre cinque anni, al fine di illuminare la chioma, eliminare rami
danneggiati ed equilibrare la chioma stessa. Sarebbe consigliabile
assestare il castagneto in modo da potare ogni anno 1\5 delle piante
esistenti. Anche per queste potature potranno essere necessari opportuni
trattamenti dei tagli.
– Concimazione
E’ ammessa la sola concimazione organica dei castagneti da frutto, anche mediante pascolamento differito.
– Irrigazioni
Potranno essere effettuate irrigazioni nei periodi di maggior deficit
idrico, prestando attenzione a non provocare, in alcun caso, fenomeni di
erosione.
– Ripulitura del soprassuolo
Dovranno essere eliminate tutte le piante estranee al castagneto, alberi
e arbusti, eventuali piante secche di castagno, i polloni ed i
selvatici di castagno nati da seme, escluso quelli da utilizzare come
eventuali porteresti ed impollinatori. Fra questi ultimi, se possibile,
ne andranno rilasciati alcuni con cancro cicatrizzante.
E’ vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.
La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 15 settembre ed il 15
novembre di ogni anno. In caso di andamento stagionale avverso o fuori
norma, l’organismo che gestisce l’albo può protrarre la raccolta fino ad
un massimo di altri 15 giorni, ed in tal caso rende pubblica la proroga
del termine di raccolta con la pubblicazione sui quotidiani locali e
l’affissione agli albi comunali dei comuni nel cui territorio rientra la
zona di produzione dell’I.G.P. Entro dieci giorni dalla fine della
raccolta deve essere presentata all’organismo che gestisce l’albo, la
denuncia di produzione relativa all’annata in corso.
La raccolta potà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei
tali da salvaguardare l’integrità del prodotto. La pezzatura minima
ammessa per ognuna delle tre varietà descritte è pari a 90 acheni per
chilogrammo netto allo stato fresco. Per le annate con andamento
climatico particolarmente sfavorevole è ammessa una tolleranza del 20%.
La produzione dell’I.G.P. “Castagna Roscetta della Valle Roveto” non
potrà superare la produzione massima di kg 25 per pianta e di kg 2.000
per ettaro.
Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento e conservazione
dei frutti debbono essere effettuate nell’ambito del territorio di
produzione così come delimitato all’art. 3.
Non sono autorizzati interventi curativi post-raccota con prodotti
chimici. Pertanto la difesa dalla malattie, deve essere effettuata
mediante uno dei seguenti trattamenti: idroterapia (acqua a temperatura
ambiente 4-8 giorni); termoterapia (sterilizzazione in acqua a 45 – 50
°C per 30/40 minuti); anidride carbonica (80% di CO2 a 0 – 20 °C per 8
giorni).
La curatura in acqua (idroterapia e termoterapia) consente di separare per galleggiamento numerosi frutti difettosi.
I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
CASTAGNA ROSCETTA DELLA VALLE ROVETO
– dimensioni: Medie e grandi;
– forma: rotondeggiante o globosa, con torcia molto pronunciata;
– colore: rosso vivo con striature più scure;
– ilo: colore nocciola e a contorni regolari;
– episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro;
– seme: colore crema chiaro;
– sapore: delicato e dolce.
CASTAGNA VOLPINA
– dimensioni: medie ;
– forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato;
– colore: bruno rossastro con striature più scure;
– ilo: colore nocciola e a contorni regolari;
– episperma: non facilmente asportabile di colore fulvo chiaro;
– seme: colore crema chiaro;
– sapore: dolce.
La “Castagna Roscetta della Valle Roveto” con indicazione geografica
protetta (I.G.P.) deve essere confezionata … con quantità nominali
conformi al bollo di garanzia di: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, grammi … i
contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire
che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il
sigillo, oltre al bollo di garanzia dell’organismo di controllo, è
costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti
indicazioni:
A) Il LOGO “Castagna Roscetta della Valle Roveto”, seguita
immediatamente al di sotto dalla dicitura “Indicazione Geografica
Protetta” (I.G.P.), conformemente al logo descritto nell’allegato A e
facente parte integrante del presente disciplinare;
B) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta “Castagna
Roscetta della Valle Roveto”, è obbligatorio inserire nella
etichettatura il nome della varietà delle castagne contenute nella
confezione ( Roscetta, Volpina);
C) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la
sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il
produttore o terzi);
D) quantità di prodotto contenuta all’origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.
Ritorna all'indice ( Home Page )